Torna su

Descrizione

Realizzare delle serre

A seconda dell’intervento edilizio, si distinguono due tipi di serre:

  • serre per lo svolgimento dell'attività agricola
  • serre bioclimatiche.    

Le serre bioclimatiche sono strutture che sfruttano in modo passivo e attivo l'energia solare o la funzione di spazio intermedio per ridurre i consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. Se queste serre sono progettate per integrarsi nell'organismo edilizio e dimostrano, con i calcoli, la loro funzione di risparmio energetico, sono considerate volumi tecnici: non sono quindi computabili ai fini volumetrici.

La disciplina per la costruzione delle serre per  svolgere attività agricola, invece, varia a seconda che:

  • ci si trovi in zona agricola
  • le serre siano amovibili
  • le serre abbiano strutture in muratura.

Approfondimenti

Per le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, non è chiesto alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e), anzi è sufficiente la presentare una comunicazione di inizio dei lavori in edilizia libera (CIL) (Deliberazione della Giunta regionale 25/09/2017, n. 10/7117).

Devono però essere rispettate:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Per le serre stabili con strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e realizzate in zona agricola come previsto dalla Legge regionale 11/03/2005, n. 12, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 60, com. 1).

Le serre bioclimatiche con le caratteristiche elencate all'interno della Legge regionale 21/12/2004, n. 39, art. 4, com. 4 sono considerate volumi tecnici. Devono quindi rispettare gli stessi titoli abilitativi previsti per la manutenzione straordinaria.

Le serre che non hanno le caratteristiche descritte precedentemente, salvo diversa disposizione dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio vigenti, sono considerate opere di nuova costruzione. Occorre quindi presentare e farsi rilasciare il permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3 e 10 e Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 27 e art. 33).

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?